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Il parere dell’ESMA definisce le norme dell’UE sui servizi relativi alle stablecoin

5 min di lettura

Il parere dell’ESMA definisce le norme dell’UE sui servizi relativi alle stablecoin

I fornitori di servizi relativi alle cripto-attività autorizzati ai sensi del MiCA che operano con clienti dell’UE hanno ora una scadenza precisa: un parere dell’ESMA pubblicato l’8 ottobre 2026 concede loro tre mesi per porre rimedio a qualsiasi esposizione residua legata a token referenziati ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT) non conformi al MiCA. Il parere definisce le aspettative di vigilanza nei confronti di tali fornitori (CASPs), compresi i controlli volti a impedire ai clienti di acquisire o aumentare l’esposizione ai token interessati. Il presente aggiornamento ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

Cosa ha adottato l’ESMA l’8 ottobre 2026

L’Autorità europea per i valori mobiliari e i mercati (ESMA) ha pubblicato l’8 ottobre 2026 un parere intitolato “Parere sulla prestazione di servizi relativi alle criptovalute in relazione a token referenziati ad attività non conformi al MiCA e a token di moneta elettronica”. Il comunicato stampa di accompagnamento dell’ESMA descrive l’argomento in modo più chiaro, riferendosi a servizi relativi a «stablecoin non autorizzate». Il documento è un parere piuttosto che un emendamento al MiCA o un atto delegato, pertanto ha il valore di una linea guida di vigilanza e non costituisce un nuovo testo che modifica il regolamento stesso.

Ambito di applicazione: a chi si applica e dove

Il parere è rivolto ai CASP autorizzati ai sensi del MiCA e alle autorità nazionali competenti (NCA) che li vigilano in tutta l’Unione europea. Il testo di riferimento collega specificamente tali aspettative alle ART e alle EMT che non soddisfano i requisiti del MiCA. Questa distinzione è importante: «stablecoin» è un’etichetta generica utilizzata dal mercato, mentre il titolo stesso dell’ESMA definisce le categorie di token con maggiore precisione.

Secondo la notizia diffusa dall’ESMA, il parere riguarda l’intera gamma di servizi relativi alle cripto-attività previsti dal MiCA, tra cui:

  • funzionamento delle piattaforme di trading
  • servizi di cambio
  • evasione degli ordini
  • collocamento di cripto-asset
  • ricezione e trasmissione degli ordini
  • consulenza in materia di investimenti
  • trasferimenti
  • custodia e amministrazione
  • gestione del portafoglio

Il parere si applica ai servizi rivolti all’UE offerti dai CASP autorizzati ai sensi del MiCA — non a tutti i fornitori di servizi, né a tutti i token che gli operatori di mercato definiscono “stablecoin”. Le fonti fornite non avvalorano un’interpretazione più ampia che vada oltre le categorie ART ed EMT individuate dall’ESMA.

Cosa cambia nella pratica

L’ESMA afferma che le autorità nazionali competenti (NCA) dovrebbero vigilare sugli operatori di mercato per garantire che questi non mantengano, introducano né facilitino l’accesso dei clienti a stablecoin non conformi al MiCA. In pratica, i CASP sono tenuti a mettere in atto controlli tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscano l’ingresso di tali token nel mercato dell’UE e impediscano ai clienti di acquisirne o di aumentare l’esposizione esistente.

Le fonti indicano inoltre un margine di manovra molto ristretto per le società che detengono posizioni esistenti. Il comunicato dell’ESMA precisa che qualsiasi servizio continuativo dovrebbe essere limitato rigorosamente a quanto necessario per la liquidazione, la conversione, il prelievo, il trasferimento o la custodia — e dovrebbe essere a tempo determinato, basato sul rischio e sottoposto a stretta supervisione. Lowenstein Sandler riporta qualcosa di simile: funzionalità limitate di sola vendita, conversione, trasferimento o prelievo potrebbero favorire una chiusura ordinata delle attività.

Ciò che le fonti non confermano è l’affermazione secondo cui tutti i servizi elencati debbano cessare l’attività in modo identico a partire dal primo giorno, né che gli utenti abbiano automaticamente diritto a continuare a usufruire delle funzionalità residue. L’esito concreto dipenderà dal modo in cui ciascun CASP attuerà il parere e da come l’NCA competente lo applicherà.

Calendario e prossime tappe fondamentali

La data di pubblicazione dei principali documenti dell’ESMA è l’8 ottobre 2026. Qualora le autorità nazionali competenti (NCA) individuino esposizioni preesistenti residue, secondo la nota informativa dell’ESMA dovranno richiedere la loro regolarizzazione il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di pubblicazione, fissando così il termine ultimo all’8 gennaio 2027.

Ciò che seguirà avrà carattere di natura vigilanziale piuttosto che legislativa. Le autorità nazionali competenti (NCA) applicheranno il parere alle imprese soggette alla loro vigilanza, i CASP dovranno adeguare i controlli e le restrizioni rivolte alla clientela, e qualsiasi impresa con esposizioni residue avrà tempo fino alla scadenza del periodo di tre mesi per completare le misure correttive. Le fonti fornite non offrono una ripartizione per paese delle azioni intraprese dalle autorità nazionali di vigilanza né un elenco dettagliato delle decisioni relative a ciascun token.

Cosa dovrebbero tenere d’occhio le aziende e gli utenti

Le società dovrebbero verificare se gli attuali controlli impediscano effettivamente ai clienti dell’UE di acquisire ART o EMT interessati, se l’esposizione preesistente possa essere ridotta attraverso una funzionalità limitata di liquidazione e in che modo le comunicazioni ai clienti distinguano l’acquisto e l’aumento dell’esposizione dalla vendita, dalla conversione, dal trasferimento e dal prelievo. Gli utenti dovrebbero aspettarsi che le notifiche della piattaforma siano specifiche per il token e il servizio, e non attivate dalla sola parola «stablecoin».

Per i team addetti alla conformità, il messaggio è chiaro: l’ESMA ha segnalato che i CASP autorizzati ai sensi del MiCA non dovrebbero continuare a fornire servizi ordinari a favore di ART ed EMT non conformi al MiCA nell’UE, e che qualsiasi attività residua deve rimanere strettamente limitata e soggetta a supervisione. Il parere fornisce alle autorità di regolamentazione una base di riferimento comune in materia di vigilanza, lasciando al contempo i dettagli di attuazione alle imprese e alle autorità nazionali competenti (NCA).

Fonti

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