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Autorizzazione della FCA in materia di criptovalute: date e ambito di applicazione

5 min di lettura

Autorizzazione della FCA in materia di criptovalute: date e ambito di applicazione

L’Autorità per la condotta finanziaria del Regno Unito (Financial Conduct Authority) ha fissato due date fondamentali per qualsiasi società che operi nel settore delle cripto-attività: le domande di autorizzazione potranno essere presentate a partire dal 30 settembre 2026, mentre il regime entrerà in vigore il 25 ottobre 2027.[1] Per le società con un possibile legame con il Regno Unito, il passo concreto da compiere ora è quello di allineare le attività attuali alle linee guida dell’autorità di regolamentazione e pianificare le proprie mosse in vista del periodo di transizione, considerando al contempo le questioni di più ampia portata come aperte fino a quando non saranno state verificate alla luce del materiale primario completo.[1][2]

Cosa è stato adottato o proposto, da quale organo e in quale data

Il 15 settembre 2026, la FCA ha pubblicato un comunicato intitolato “Linee guida per le società operanti nel settore delle criptovalute sull’applicazione del nuovo regime”. L’autorità di regolamentazione ha affermato che le linee guida aiuteranno le società a comprendere in che modo la normativa alla base del futuro regime britannico in materia di criptoasset si applica alla loro attività e che esse definiscono inoltre quali attività potrebbero richiedere l’autorizzazione della FCA.[1]

Secondo la pagina di accesso della FCA, il periodo di presentazione delle domande dovrebbe estendersi dal 30 settembre 2026 al 28 febbraio 2027, come stabilito nella direttiva della FCA. L’annuncio stesso conferma che il portale sarà attivo a partire dal 30 settembre 2026 e precisa che sono disponibili incontri di supporto preliminari alla presentazione delle domande per le imprese.[1][2]

Il presente articolo considera l’annuncio come un aggiornamento delle linee guida legato a un regime futuro, non come un sostituto del testo giuridico completo. Le fonti disponibili non definiscono lo status giuridico dettagliato di ciascuna parte delle linee guida; pertanto, quanto segue evita di avanzare affermazioni che vadano oltre quanto supportato dalle prove.[1][2]

Ambito di applicazione: a chi si applica e dove

L’annuncio della FCA fa riferimento in linea generale alle “imprese” e al futuro regime britannico in materia di criptoasset. È abbastanza chiaro che le linee guida siano rivolte alle imprese che potrebbero rientrare nel futuro quadro autorizzativo della FCA, ma gli estratti qui disponibili non forniscono il criterio territoriale completo né un elenco esaustivo delle attività interessate.[1]

Per questo motivo, il presente articolo non considera alcuna categoria di attività come rientrante definitivamente nell’ambito di applicazione, a meno che le fonti non lo confermino. Gli estratti disponibili non chiariscono la posizione riguardo all’emissione di stablecoin, alle piattaforme di trading, all’intermediazione, all’organizzazione, alla custodia o allo staking, né spiegano in che modo un criterio di riferimento riferito al Regno Unito si applicherebbe alle imprese estere o alle strutture di gruppo.[1][2]

  • Emissione di stablecoin ammissibili: gli estratti forniti non confermano se rientri nell’ambito di applicazione.
  • Piattaforme di negoziazione: gli estratti forniti non definiscono i criteri di autorizzazione per le piattaforme.
  • Negoziazione e organizzazione: gli estratti forniti non spiegano come vengono trattate tali attività.
  • Tutela e delimitazione: gli estratti forniti non confermano né la copertura né le esenzioni.

Poiché il materiale fornito è limitato, questo articolo presenta l’ambito di applicazione come una questione da verificare piuttosto che come una conclusione definitiva. Le imprese dovrebbero consultare le linee guida e le indicazioni complete della FCA prima di dare per scontato che un servizio rientri nell’ambito di applicazione o sia esente.[1][2]

Quali cambiamenti nella pratica

Il principale cambiamento operativo riguarda i tempi. Le imprese che potrebbero aver bisogno dell’autorizzazione della FCA dispongono ora di un periodo di preparazione ben definito: il portale si aprirà il 30 settembre 2026, il modulo di richiesta sarà disponibile tramite il sistema online della FCA a partire da tale data e saranno offerti incontri di supporto preliminari alla presentazione della domanda.[1][2]

In pratica, ciò significa individuare quale entità giuridica sarebbe applicabile, elencare i servizi e i flussi di clienti che potrebbero rientrare nel futuro regime e raccogliere le informazioni che potrebbero essere richieste una volta che il modulo online sarà disponibile. Si tratta di fasi preparatorie di carattere generico, non di una checklist della FCA ricavata dagli estratti forniti.[2]

Secondo fonti secondarie, le imprese che presentano domanda entro il 28 febbraio 2027 possono avvalersi delle disposizioni transitorie, ma gli estratti della FCA disponibili qui non specificano le condizioni di ammissibilità né le conseguenze di una presentazione tardiva della domanda. Il presente articolo considera il trattamento transitorio come una questione da verificare alla luce dei documenti operativi della FCA, non come una conclusione giuridica definitiva.[3][4][2]

Calendario e prossime tappe fondamentali

  • 15 settembre 2026: la FCA ha pubblicato un comunicato sulle modalità di applicazione del nuovo regime.[1]
  • 30 settembre 2026: la FCA prevede che venga attivata la procedura di autorizzazione e che, a partire da tale data, sia disponibile il modulo di richiesta online.[1][2]
  • 28 febbraio 2027: la FCA prevede che il periodo di presentazione delle domande si chiuda, come indicato nelle sue linee guida.[2]
  • 25 ottobre 2027: secondo la FCA, entra in vigore il futuro regime normativo in materia di criptoasset.[1]

La prossima tappa fondamentale per le imprese è l’apertura del portale. A quel punto, tre questioni pratiche assumono un ruolo centrale: se un'impresa rientri nell'ambito di applicazione, quali informazioni richieda la FCA e se si applichi una disposizione transitoria. È opportuno rispondere a tali domande attingendo ai documenti originali della FCA, non ai riassunti riportati dai media.[1][2][3][4]

Fonti

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